00:00:07: Amici e colleghi, buongiorno e bentrovati.
00:00:09: Vediamo le principali novità fiscali della scorsa settimana.
00:00:12: parliamo di perdita del regime forfettario per fatturazione alla SRL del familiare.
00:00:19: documenti a funzione anche online regole e limiti dal ministero rimborsi sanitari dall'ente bilaterale senza comunicazione al fisco restano comunque dettraibili.
00:00:31: Il regime forfettario SRL del familiare si perde se si fattura alla società.
00:00:38: Nel convegno telefisco del sole a ventiquattrore è stato posto un quesito interessante all'agenzia e riguardava il soccio in regime forffettario di una SRL che chiedeva, se può continuare a beneficiare del regime foreffettario, un contribuente che emette una fatura nei confronti della SRL di cui possiede una partecipazione all'uno per cento e il restante noventa nove percento è detenuto dal padre svolgendo ovviamente la stessa identica attività.
00:01:11: l'agenzia stranamente disponde che il contribuente non può in linea generale continuare ad applicare il regime forfettario e lo conferma l'articolo duecentio trentatrede decreto centodiciassette in quanto si escludono da regime il forfettario i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente una SRL, che esercita un'attività economica riconducibile a quella svolta dal titolare della partita IVA.
00:01:42: Poi la circolare nove del dieciannove delle entrate aveva precisato che ai fini del controllo dell'Assemblea vanno considerate anche i voti riconducivili a persone intremposte compresi e familiari, in questo caso si trattava del padre.
00:01:59: Poi la causa di esclusione opera quando il contribuente forfettaria cede bene o presta servizi alla SRL controllata e la società deduce dalla propria base imponibile relativi ai costi come nel caso in esame, risultano entrambe condizioni soddisfatti che determinano pertanto l'inapplicabilità del regime agevolato.
00:02:22: Documenti di assunzione online, eccole regole.
00:02:25: il ministero del lavoro e delle politiche sociali si è pronunciato positivamente sulla possibilità per i datori di lavoro di assolvere in modalità digitale gli obbligli documentali connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
00:02:41: Il parere contenuto nell'interpello due del settembre a seguito dell'istanza Consiglia Nazionale e Consulenti, vengono chiariti due aspetti.
00:02:51: Il primo riguarda documento da consegnare al lavoratore per obbligo di informazione e si chiedeva se la consegna possa avvenire con la messa di disposizione in un'area riservata online accessibile al solo interessato.
00:03:06: Il secondo riguarderà documentazione contenente dichiarazione di scienze e volontà del lavoratore e chiedeva se la compilazione e la sottoscrizione possano effettuate con applicativi digitali.
00:03:19: Il ministero conferma la possibilità di consegnare la documentazione obbligatoria in formato digitale attraverso PEC o su un'area web riservata, con standard di sicurezza legali.
00:03:32: Non ammette invece valore di firma alla visualizzazione tramite speed e precisa che per le dichiarazioni sostitutive e le manifestazioni di volontà solo la firma retronica può sostituire La sottoscrisione con segna del documento cartaceo.
00:03:51: e rimborsi sanitari dall'ente bilaterale senza comunicazione al fisco restano detraibili.
00:03:58: è stato chiarito che Gli agenti bilaterali che rimbolsano spese sanitarie e lavoratori iscritti non devono comunicare questi rimborsi al fisco ai fini della dichiarazione pre-compilata.
00:04:11: Questa è quanto afferma la risposta all'interpelle ocento settantotto del ventinove settembre veintisè.
00:04:17: Viene precisato che l'esenzione fiscale prevista dall'articolo cinquantuno riguarda solo i contribuenti previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza obblighi di legge, quindi i versamenti dovuti in base ad accordi contratuali.
00:04:35: nel caso examinato il contratto provinciale di lavoro applicato prevede che il contributo allente sia versato dal dattore di lavoro con diritto di rivalse sul lavoratore per la sua quota che non è deducibile finirpe.
00:04:50: Per questo le spese sanitarie rimborsate dall'ente si considerano rimaste a suo carico.
00:04:57: Di conseguenza l'ente bilaterale non è tenuto a trasmettere i dati dei rimborsi effettuati per l'inserimento della dichiarazione pre-compilante.
00:05:06: Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana!